Art. 10.
(Responsabili della sicurezza anticrimine e dipartimento per la sicurezza anticrimine).

      1. Gli enti, gli esercizi e le aziende effettivamente a rischio che impiegano più di cento addetti si avvalgono dell'opera di un responsabile della sicurezza anticrimine o di un consulente sulla sicurezza anticrimine con i requisiti di cui all'articolo 20.
      2. Gli enti, gli esercizi e le aziende effettivamente a rischio che impiegano più di mille addetti si avvalgono dell'opera di un responsabile della sicurezza anticrimine, alle cui dipendenze è posto un dipartimento per la sicurezza anticrimine. L'eventuale ricorso all'opera di un consulente sulla sicurezza anticrimine che risponde ai requisiti di cui all'articolo 20 non esonera gli enti, gli esercizi e le aziende di cui al presente comma dal predetto obbligo.
      3. Il responsabile della sicurezza anticrimine svolge le funzioni, riveste il profilo professionale e ha i titoli e le competenze descritti nella norma UNI 10459 e certificati da apposito ente di certificazione professionale.

 

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      4. Il responsabile della sicurezza anticrimine risponde gerarchicamente in modo diretto agli organismi direttivi dell'ente, dell'esercizio o dell'azienda a rischio, per conto dei quali programma e gestisce l'attività di prevenzione e di contrasto dei crimini, di cui all'articolo 7.
      5. Il responsabile della sicurezza anticrimine rappresenta l'ente, l'esercizio o l'azienda a rischio nei confronti della pubblica amministrazione per tutti i problemi relativi alla sicurezza anticrimine. Per gli enti, gli esercizi e le aziende con punti operativi distribuiti in più province o regioni e dotati di un dipartimento per la sicurezza anticrimine, può comunicare ai rappresentanti locali delle Forze dell'ordine il nome di un responsabile d'area per la sicurezza, suo diretto collaboratore nel dipartimento, al quale rivolgersi per ogni necessità relativa alla sicurezza dei punti operativi presenti nell'area.
      6. Il dipartimento per la sicurezza anticrimine è l'organismo tramite il quale il responsabile della sicurezza anticrimine espleta la propria attività negli enti, negli esercizi e nelle aziende effettivamente a rischio che impiegano più di mille addetti. I suoi componenti hanno adeguata competenza tecnica e provvedono:

          a) all'analisi del rischio;

          b) al censimento delle situazioni e degli eventi;

          c) alla ricerca delle più efficaci soluzioni per la prevenzione e il contrasto dei crimini;

          d) alla redazione delle norme di sicurezza e alla verifica sulla puntuale applicazione delle stesse da parte di tutti i lavoratori dell'ente, dell'esercizio o dell'azienda effettivamente a rischio o delle imprese appaltatrici dei medesimi;

          e) all'acquisto, installazione, collaudo e manutenzione di apparati, impianti e sistemi di sicurezza anticrimine;

          f) alla selezione, acquisto e gestione dei servizi di vigilanza adeguati alla prevenzione dei rischi identificati;

          g) ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dei servizi resi dai fornitori.

 

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      7. Il dipartimento per la sicurezza anticrimine è composto da almeno un addetto ogni mille dipendenti, a partire dal milleunesimo dipendente in forza presso l'ente, l'esercizio o l'azienda.
      8. Ad enti, esercizi o aziende appartenenti a un medesimo gruppo societario è consentito di avvalersi dell'opera di un unico responsabile della sicurezza anticrimine e di un unico dipartimento per la sicurezza anticrimine, alle dipendenze della società capogruppo o di una società appositamente costituita.
      9. Per le attività di natura più strettamente tecnica, quali l'installazione, il collaudo e la manutenzione di apparati, impianti e sistemi di sicurezza anticrimine e gestione dei servizi di vigilanza, il responsabile della sicurezza anticrimine si può avvalere di aziende specializzate.