1. Gli enti, gli esercizi e le aziende effettivamente a rischio che impiegano più di cento addetti si avvalgono dell'opera di un responsabile della sicurezza anticrimine o di un consulente sulla sicurezza anticrimine con i requisiti di cui all'articolo 20.
2. Gli enti, gli esercizi e le aziende effettivamente a rischio che impiegano più di mille addetti si avvalgono dell'opera di un responsabile della sicurezza anticrimine, alle cui dipendenze è posto un dipartimento per la sicurezza anticrimine. L'eventuale ricorso all'opera di un consulente sulla sicurezza anticrimine che risponde ai requisiti di cui all'articolo 20 non esonera gli enti, gli esercizi e le aziende di cui al presente comma dal predetto obbligo.
3. Il responsabile della sicurezza anticrimine svolge le funzioni, riveste il profilo professionale e ha i titoli e le competenze descritti nella norma UNI 10459 e certificati da apposito ente di certificazione professionale.
a) all'analisi del rischio;
b) al censimento delle situazioni e degli eventi;
c) alla ricerca delle più efficaci soluzioni per la prevenzione e il contrasto dei crimini;
d) alla redazione delle norme di sicurezza e alla verifica sulla puntuale applicazione delle stesse da parte di tutti i lavoratori dell'ente, dell'esercizio o dell'azienda effettivamente a rischio o delle imprese appaltatrici dei medesimi;
e) all'acquisto, installazione, collaudo e manutenzione di apparati, impianti e sistemi di sicurezza anticrimine;
f) alla selezione, acquisto e gestione dei servizi di vigilanza adeguati alla prevenzione dei rischi identificati;
g) ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dei servizi resi dai fornitori.
7. Il dipartimento per la sicurezza anticrimine è composto da almeno un addetto ogni mille dipendenti, a partire dal milleunesimo dipendente in forza presso l'ente, l'esercizio o l'azienda.
8. Ad enti, esercizi o aziende appartenenti a un medesimo gruppo societario è consentito di avvalersi dell'opera di un unico responsabile della sicurezza anticrimine e di un unico dipartimento per la sicurezza anticrimine, alle dipendenze della società capogruppo o di una società appositamente costituita.
9. Per le attività di natura più strettamente tecnica, quali l'installazione, il collaudo e la manutenzione di apparati, impianti e sistemi di sicurezza anticrimine e gestione dei servizi di vigilanza, il responsabile della sicurezza anticrimine si può avvalere di aziende specializzate.